La responsabilità amministrativa delle Società (D. Lgs. 231/01):
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la
disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica ha introdotto, per la prima volta, nel
nostro ordinamento la responsabilità in sede penale degli
enti. Questa responsabilità si aggiunge a quella della
persona fisica che realizza materialmente il fatto
illecito/reato, l’ampliamento ha lo scopo di coinvolgere nella
punizione di taluni illeciti penali il patrimonio delle
società e, in definitiva, gli interessi economici dei soci, i
quali, fino all’entrata in vigore del Decreto, non pativano
conseguenze dalla realizzazione di reati commessi, con
vantaggio della società.
Questa "nuova" responsabilità penale sorge soltanto in occasione della realizzazione di determinati tipi di reati da parte di soggetti legati a vario titolo alla società e solo nelle ipotesi che la condotta illecita sia stata realizzata nell’interesse o a vantaggio di esso. Dunque, non soltanto quando il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o meno, per la società, ma anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto (che configura un reato) trovi ragione nell’interesse della società.
I reati a cui si applica sono principalmente: la corruzione, la concussione, la truffa ai danni dello Stato, la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, l’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la frode informatica, i reati societari in genere.
A questi recentemente sono stati inclusi nel decreto anche i reati ai danni della sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08), di particolare rilevanza per l’entità delle sanzioni pecuniarie (da un minimo di € 65.000 a un massimo di € 1.500.000) e sanzioni interdittive (da un minimo di tre mesi ad un massimo di 1 anno).
Il D.Lgs. 231/2001 prevede che la Società non risponda del reato se prova che:
- prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire i reati della specie verificatasi;
- ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello a un Organismo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione implementato.
Nel caso si desideri beneficiare dell’esimente sarà necessario individuare i rischi in cui potrebbe incorrere la società, tali da poterla far diventare penalmente sanzionabile.
Individuazione dei rischi-reato che dovrà evidenziare dove (in quale area, settore, ecc.) e secondo quali modalità si possono verificare i reati per i quali è prevista la responsabilità della persona giuridica ed in base alla quale si potrà predisporre un sistema di controllo in grado di ridurre ad un livello accettabile, in termini di probabilità del verificarsi dell’evento e di impatto dell’evento stesso, i rischi identificati.
L’adozione, l’attuazione e il controllo di un Modello di Organizzazione e Gestione è quindi lo strumento per tutelare l’Organizzazione sul piano giuridico nonché per garantire i soci nei confronti degli amministratori e questi ultimi nei confronti dei subordinati, e per assicurare le altre parti interessate sulla trasparenza della gestione.
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