Il contratto di agenzia in Italia:

lavoro Il rapporto di agenzia è disciplinato dal Codice civile artt. 1742 e seguenti, oltre che dagli Accordi Economici Collettivi sottoscritti con le organizzazioni sindacali (se applicabili).

È l'accordo con cui una parte, detta "agente", assume stabilmente l'incarico di promuovere per conto dell'altra (preponente) la conclusione di contratti in una zona determinata.

L'incarico di promuovere comprende l'analisi attenta della zona assegnata, l'individuazione dei possibili interessati, la conduzione di trattative, la trasmissione delle proposte e delle controproposte, ecc.: esso è distinto da quello di concludere i contratti (c.d. diritto di rappresentanza), anzi la conclusione resta spesso affidata alla ditta preponente che sottoscrive il contratto preparato dall'agente.

Condizione essenziale del rapporto di agenzia è il carattere stabile, cioè sistematico e continuativo, dell'attività promozionale esercitata dall'agente nell'interesse del preponente; il compenso per questa attività (provvigione) consiste di solito in una percentuale sul valore di ogni affare concluso.

Al momento della cessazione del rapporto di agenzia, oltre che al preavviso se non ricorrono i presupposti delle giusta causa, competono all'agente una serie di diritti, tra i quali il diritto a percepire l'indennità di cessazione del rapporto, prevista sia dall'art. 1751 c.c. che dalla contrattazione collettiva mediante tre istituti: il F.I.R.R., l'indennità suppletiva di clientela e l'indennità meritocratica e la cui somma non può in ogni caso superare il valore massimo dell'indennità di cui all'art. 1751, 3 comma, C.C.