Crediti di lavoro (indennità e/o differenze retributive):
Il lavoratore può di fronte al ritardato o mancato pagamento
degli elementi della retribuzione/indennità/importi
transattivi ricorrere dinanzi al Tribunale del Lavoro.
L'art. 2096 c.c. stabilisce che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione (ordinaria) con il decorso di 10 anni.
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