Danno alla salute e mobbing in Italia:
L'art. 2087 c.c. pone a carico del datore di lavoro l'obbligo
di tutelare non solo la persona fisica, ma anche la
personalità morale del lavoratore.
La giurisprudenza e la dottrina hanno individuato i danni alla salute che possono derivare al lavoratore (o al lavoratore oggetto di mobbing):
- danno biologico: consiste in una lesione dell'integrità pscico-fisica, suscettibile di valutazione medico legale, che stabilisca l'esistenza di una patologia;
- danno morale: si identifica nello stato di sofferenza acuta interiore e di turbamento dello stato d'animo del lavoratore;
- danno esistenziale: il pregiudizio provocato al lavoratore tale da alterare le sue abitudini di vita e le relazioni con le altre persone, tali da compromettere la stessa qualità della vita.
Il mobbing può essere definito come un atteggiamento persecutorio realizzato tramite una serie di violenze psicologiche, prepotenze, violenze morali, dequalificazioni e soprusi, perduranti nel tempo, eseguite ad arte da un superiore gerarchico (c.d. "mobber") e/o da colleghi, al fine di isolare e danneggiare il lavoratore (vittima) e, normalmente, per estrometterlo dall'attività lavorativa.
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