DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

Acquisto della cittadinanza Italiana:

Acquisto della cittadinanza Italiana per matrimonio

Per matrimonio con cittadino italiano, in presenza dei requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 5 della Legge 91/92:

  • Il richiedente, straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, può fare la domanda quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni sul territorio italiano
  • Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
  • Nei predetti periodi non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione legale
  • I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi

Acquisto della cittadinanza Italiana per residenza

Per residenza in Italia ai sensi dell’art. 9 della Legge 91/92:

  • Allo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
  • Al cittadino di uno Stato membro della Comunità europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano
  • All’apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano
  • Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione
  • Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello stato italiano

Si fa presente che la Legge n. 94/2009 ha instaurato per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza un contributo pari ad Euro 200.