DIRITTO SOCIETARIO

Società di capitali con responsabilità limitata in Italia:

Caratteristiche delle società a responsabilità limitata e delle società per azioni (rispettivamente S.R.L. e S.p.A.)

In presenza di una S.R.L. o di una S.p.A., e più di un socio, la responsabilità della società è limitata al suo patrimonio ed i suoi soci non sono personalmente responsabili, salvo che abbiano fatto un uso fraudolento della società a scopi personali.

E’ possibile creare una S.R.L. dove ci sia un socio unico con responsabilità limitata se quest’ultimo è una persona fisica. Se il socio unico è una società con responsabilità limitata, quest’ultima avrà la responsabilità illimitata in caso di liquidazione giudiziaria.

Il socio unico di una S.p.A. ha una responsabilità illimitata.

Principali differenze tra una S.p.A. e una S.r.L.:

  1. In una S.p.A. il capitale è rappresentato da azioni che possono essere trasferite mediante girata. In Italia tutte le azioni sono nominali. In una S.R.L. il capitale è rappresentato da quote che non sono rappresentate da uno strumento girabile.
  2. Il capitale minimo di una S.p.A. è di € 120.000,00 e di € 10.000,00 per una S.R.L. Almeno 25% del capitale sociale deve essere pagato a incorporazione.
  3. Una S.p.A. deve disporre di un collegio sindacale, mentre una S.R.L. non ha bisogno di un collegio sindacale, salvo si verifichi una delle condizioni previste dall’art. 2477 codice civile.

Incorporazione

Entrambi i due tipi di società di capitali sono costituite mediante atto pubblico redatto da un notaio e devono poi essere registrati presso il Registre delle Imprese presso la CCIAA competente.

Gestione

Entrambi i due tipi di società di capitali possono essere gestiti da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione nominato nell’atto di costituzione o successivamente dagli azionisti / titolari di quote. Il consiglio di amministrazione può attribuire poteri / deleghe particolari ad un amministratore (“delegato”). Un amministratore non ha perché essere un cittadino italiano.

Entrambe le due società di capitali con responsabilità limitata devono programmare delle assemblee dei soci (azionisti o titolari di quote) per approvare il loro stato patrimoniale/bilancio. Ove previsto dalla legge, la società deve nominare un collegio sindacale.