DIRITTO DEL LAVORO

Il licenziamento collettivo in Italia:

Il licenziamento collettivo (Legge 223/1991) si verifica allorquando la Società, che occupi più di 15 dipendenti, intenda licenziare almeno 5 lavoratori, nell’arco di 120 giorni, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività o di lavoro, o quando la stessa intenda cessare l’attività.

La Società deve seguire una specifica procedura prevista dalla legge, informando preventivamente le Rappresentanze sindacali aziendali e i Sindacati maggiormente rappresentativi.

L’informazione deve riguardare i motivi che impediscono l’adozione di strumenti alternativi al licenziamento e le misure eventualmente programmate per ridurne l’impatto sociale.

A richiesta del sindacato, all’informazione dovrà seguire un esame congiunto, all’esito del quale le parti possono raggiungere un accordo, che individui – tra l’altro – i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare in maniera diversa da quelli indicati dalla legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze aziendali).

Le violazioni della procedura sindacale può comportare condotta antisindacale e l’inefficacia del licenziamento, con obbligo di reintegrare i lavoratori nei rispettivi posti di lavoro.