DIRITTO DEL LAVORO

Pubblico impiego – Rapporto di lavoro pubblico:

Il rapporto di lavoro pubblico rientra nella categoria dei rapporti di lavoro speciali.

La particolarità del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, statali o di enti locali, consiste nella natura pubblica del datore di lavoro che, anche nelle ipotesi in cui stipula con i propri dipendenti un contratto di lavoro di tipo privatistico, deve comunque indirizzare la propria azione ai criteri di governo e al raggiungimento di un fine di interesse pubblico. Per tale ragione, la cd. privatizzazione dell’impiego pubblico, avviata con il D.Lgs. 29/1993, non è estesa a tutte le amministrazioni pubbliche, in quanto sono rimaste in regime di diritto pubblico gli ambiti connessi alla difesa, all’ordine pubblico e al credito (v. art.1 D.Lgs. 165/2001).

Nonostante le innumerevoli differenze di disciplina, tuttavia, la tendenza che sta sempre più prendendo piede, specie negli ultimi dieci-quindici anni, è quella che mira ad assimilare il rapporto di lavoro alle dipendenze degli Enti Pubblici a quello alle dipendenze di un privato datore di lavoro.

Le amministrazioni pubbliche cd. privatizzate, nella materia dell’impiego, in cui applicano prevalentemente la disciplina del Codice Civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, operano con i poteri del privato datore di lavoro. La Pubblica Amministrazione è vincolata all’applicazione dei contratti collettivi stipulati dal suo rappresentante legale unico ARAN e adempiono agli obblighi assunti dalla data di sottoscrizione assicurandone l’osservanza. I lavoratori sono invece vincolati dallo stesso contratto collettivo in virtù della clausola di rinvio al CCNL contenuta nel contratto individuale di lavoro, che ciascun lavoratore privatizzato deve sottoscrivere (per i lavoratori ancora in regime di diritto pubblico, invece, sussiste ancora l’atto unilaterale di nomina in ruolo). Mentre nel privato non ci sono vincoli legislativi, nella fase precedente la sottoscrizione dell’accordo, nel pubblico impiego invece è stata dettata una specifica disciplina legislativa inerente alla compilazione delle delegazioni rappresentative delle due parti, quanto al procedimento di conclusione dell’accordo.

Le pubbliche amministrazioni, nella contrattazione collettiva nazionale (ma non in quella integrativa, nazionale o decentrata) sono rappresentate dall’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale della Pubblica Amministrazione, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri L’ARAN in tal senso ha nel pubblico la stessa funzione della Confindustria nel privato. Il contratto di lavoro ha forza di legge pur nella sua atipicità. La rappresentatività sindacale è assicurata attraverso le rappresentanze sindacali unitarie (RSU). La soglia minima di rappresentatività sindacale per partecipare alla contrattazione è del 5% nell’ambito del comparto o area.