DIRITTO DEL LAVORO

Trasferimento d’azienda in Italia:

Il D. Lgs 276/2003 (c.d. Legge Biagi) ha modificato l’art. 2112 cod. civ. (Articolo 2112 del Codice Civile) che disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda o di un suo ramo autonomo.

Da un punto di vista giuslavoristico gli effetti principali del trasferimento d’azienda o della cessione di un ramo d’azienda sono il trasferimento del rapporto di lavoro di tutti i lavoratori addetti a quel ramo dal cedente al cessionario e la responsabilità solidale tra quest’ultimi.

Obbligo di procedura sindacale in caso di trasferimento d’azienda

Nel caso di cessione di un’azienda che occupi più di 15 lavoratori, l’art. 47 della Legge 428/1990 prescrive che il cedente ed il cessionario ne diano comunicazione scritta, almeno 25 giorni prima che sia perfezionato l’atto (o intesa vincolante) da cui deriva il trasferimento, alle rappresentanze sindacali aziendali ed alle rispettive organizzazioni di categoria.

La predetta comunicazione deve indicare:

  • i motivi del trasferimento;
  • le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
  • le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.

Le organizzazioni sindacali che hanno ricevuto la comunicazione possono richiedere un esame congiunto del trasferimento.

La procedura di informazione – consultazione sindacale si ritene comunque esaurita qualora, entro dieci giorni dall’inizio dell’esame congiunto, le parti non raggiungano alcun accordo.