DIRITTO DEL LAVORO

Transazione e rinunzie del lavoratore/agente:

Nell’ordinamento civile italiano la transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che potrà sorgere tra di loro. Tale nozione è accolta dal codice civile all’art. 1965.

Il lavoratore può liberamente rinunciare ai diritti pattuiti con il datore di lavoro nel proprio contratto individuale, purché tali diritti non derivino da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi.

Tuttavia non sempre il lavoratore è a conoscenza di queste disposizioni inderogabili; in questo senso la legge interviene a sua tutela prevedendo che, qualora ciò avvenga, il lavoratore possa impugnare l’atto di rinuncia.

L’art. 2113 del codice civile dispone che non sono valide le “rinunzie e le transazioni” quando hanno ad oggetto diritti del lavoratore inderogabili per legge o in forza di contratto collettivo concernenti i rapporti di cui all’art. 409 c.p.c. (tra cui l’agenzia in forma individuale), non sono valide.

Tali rinunzie e transazioni sono annullabili e possono essere impugnate con qualsiasi atto, anche stragiudiziale, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della transazione (o rinuncia) quando essa è successiva alla fine del rapporto. Il lavoratore ( o l’agente ) non può impugnare le transazioni avvenute in sede giudiziale ovvero quelle avvenute presso la Direzione provinciale del lavoro o stipulate in sede sindacale (artt. 410 e 411 c.p.c.).