DIRITTO DEL LAVORO

Trasferimento del lavoratore in Italia:

Il trasferimento definitivo dei lavoratori da una sede di lavoro ad un’altra è regolato rigidamente dalla legge.

Più precisamente, l’art. 2103 cod. civ. dispone che il trasferimento possa essere attuato solo in presenza di “comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive”.

Ciò vuol dire, per giurisprudenza costante, che un dipendente può essere trasferito solo a condizione che la società possa dimostrare:

  • l’inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza;
  • la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;
  • la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni.

Tutte queste ragioni debbono essere portate a conoscenza del dipendente per iscritto, prima del trasferimento.

Se la lettera non contiene l’indicazione delle ragioni è però necessario che il dipendente le richieda espressamente.

In mancanza delle condizioni sopra indicate, il trasferimento è illegittimo e può essere annullato dal giudice del lavoro, a cui l’interessato deve rivolgersi se ritiene che il provvedimento sia illegittimo per ottenere la revoca giudiziale del trasferimento.